Fondo FADA
Fondo Aziendale di Assistenza per i dipendenti del Nuovo Pignone ed altre società del medesimo gruppo
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Fondo Aziendale di Assistenza per i dipendenti del Nuovo Pignone ed altre società del medesimo gruppo
Convenzioni
Accordo 2020 – Convenzione
Pensionati ex FADA
Il presente accordo, valido a partire dal 01/01/2020, disciplina le condizioni per la prosecuzione volontaria da parte dell’ex socio del Fondo FADA (di seguito denominato Prosecuzione volontaria) dell’iscrizione alla copertura sanitaria prevista dalla polizza Rimborso Spese Mediche Ospedaliere, per brevità denominata Polizza Sanitaria FADA, in attuazione dell’accordo del 01 Gennaio 2019 stipulato tra il Fondo FADA e Generali Italia – Agenzia Generali di Firenze Rifredi.

Disciplina inoltre gli aspetti normativi ed operativi per adeguato tra l’assicurato e l’Agenzia Generali di Firenze Rifredi.
Convenzioni Fondo FADA
Art. 2 – Aventi diritto
  1. Il Proseguitore volontario che a decorrere dalla data del 01/01/2020 matura i requisiti pensionistici, purché in continuità con la copertura della Polizza Sanitaria FADA, ha la possibilità di proseguire, con spese a proprio carico, la copertura sanitaria assicurativa alle stesse condizioni economiche riconosciute annualmente ai soci del Fondo FADA.
  2. Il Proseguitore volontario al quale è scaduta la copertura sanitaria pagata dall’Azienda prevista dagli accordi di uscita per accompagnamento alla pensione (naspi o mobilità) purché maturi i requisiti pensionistici dopo il 01/01/2020.
Il dettaglio delle spese rimborsabili e le condizioni economiche saranno stabilite in accordo con il Fondo FADA; eventuali variazioni saranno portate a conoscenza dei singoli proseguitori volontari all’inizio di ogni anno.

Il presente accordo riguarda esclusivamente gli ex soci del Fondo FADA e gli eventuali familiari.

Il Proseguitore volontario può estendere la copertura assistenziale ai seguenti familiari:

  1. Coniuge o convivente more uxorio;
  2. Figli fiscalmente a carico conviventi senza limiti di età;
  3. Figli fiscalmente a carico non conviventi fino al compimento del 26° anno di età.
Dove:
  • per fiscalmente a carico si intende il cui reddito personale complessivo al lordo degli oneri deducibili non superi quello previsto dalla normativa fiscale in vigore.
  • per convivente si intende risultante dal Certificato di Stato di Famiglia.
Art. 3 – Iscrizione
Il Proseguitore volontario dovrà iscriversi 60 giorni prima della scadenza della copertura mediante compilazione di apposito form online reperibile sul sito dell’Agenzia Generali di Firenze Rifredi ed allegando il Certificato di Pensione erogato dall’INPS.

Il Proseguitore volontario che non è in possesso del Certificato di Pensione nei termini sopra indicati dovrà regolarizzare la sua posizione inviando all’Agenzia copia dello stesso entro e non oltre i 90 giorni successivi all’effettivo ingresso nel pensionamento.
 
L’iscrizione dovrà pervenire anche nel caso in cui, a seguito di accordi aziendali, la copertura sanitaria sia garantita per un periodo superiore alla data del pensionamento con premio a carico dell’Azienda (il Proseguitore volontario inizierà a versare il premio a partire dalla prima annualità non coperta dall’Azienda).

Si intende come pensionamento lo stato definitivo raggiunto a seguito di:
  • Cessazione del rapporto di lavoro per il raggiungimento dei requisiti anagrafici e/o il versamento dei contributi obbligatori;
  • La chiusura della Naspi (indennità mensile di disoccupazione), e contestuale ingresso in pensione;
  • La chiusura della mobilità, e contestuale ingresso in pensione.
Art. 4 – Premio
Il pagamento del premio è totalmente a carico del Proseguitore volontario e dovrà essere versato entro il 31/03 di ogni anno.

Il premio include:
  • La quota di cui si fa carico l’Azienda per i soci del Fondo FADA;
  • La quota per l’estensione al nucleo familiare.
 
Gli importi dovuti per l’adesione alla polizza, per l’estensione al nucleo, e per l’eccezione figli (vedi regolamento aggiuntivo fondo FADA) saranno consultabili all’interno del portale messo a disposizione dall’Agenzia Generali di Firenze Rifredi.
Art. 5 – Durata
La copertura sanitaria, così convenuta, potrà essere mantenuta e rinnovata fino al raggiungimento dell’80° anno di età del titolare, e cesseranno automaticamente alla prima scadenza annuale del piano stesso al compimento dell’81° anno di età da parte del titolare; la copertura sanitaria per tutti i componenti del nucleo familiare cesserà nel medesimo momento in cui terminerà per il titolare.

Qualora, invece, un componente del nucleo familiare raggiunga l’80° anno di età, il piano sanitario cesserà alla prima scadenza annua limitatamente a questo iscritto.
Art. 6 – Uscita
Il Socio che ha maturato i requisiti pensionistici e non procede all’iscrizione entro e non oltre i 90 giorni successivi all’effettivo ingresso in pensione ed il Proseguitore volontario che interrompe la copertura sanitaria, non potranno più accedere nuovamente alle condizioni di favore ad essi riservate.
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